1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, come sostituito dall'articolo 10 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. - (Dialogo sociale e con le organizzazioni non governative). - 1. Allo scopo di sostenere il principio di parità di trattamento, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con gli altri Ministri competenti, promuove la consultazione delle parti sociali e delle organizzazioni e delle associazioni di cui all'articolo 5.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di intesa con le parti sociali e con le organizzazioni e le associazioni di cui all'articolo 5, promuove altresì il monitoraggio delle prassi nei luoghi di lavoro, delle norme contenute nei contratti collettivi di lavoro e nei codici di comportamento, nonché ricerche o scambi di esperienze e di buone pratiche, e adotta le misure necessarie per assicurare in tali ambiti il rispetto dei requisiti minimi previsti dal presente decreto.