Art. 11.
(Dialogo sociale e con le organizzazioni non governative).

      1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, come sostituito dall'articolo 10 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 5-bis. - (Dialogo sociale e con le organizzazioni non governative). - 1. Allo scopo di sostenere il principio di parità di trattamento, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con gli altri Ministri competenti, promuove la consultazione delle parti sociali e delle organizzazioni e delle associazioni di cui all'articolo 5.
      2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di intesa con le parti sociali e con le organizzazioni e le associazioni di cui all'articolo 5, promuove altresì il monitoraggio delle prassi nei luoghi di lavoro, delle norme contenute nei contratti collettivi di lavoro e nei codici di comportamento, nonché ricerche o scambi di esperienze e di buone pratiche, e adotta le misure necessarie per assicurare in tali ambiti il rispetto dei requisiti minimi previsti dal presente decreto.

 

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      3. Le regioni, in collaborazione con le province, i comuni e le associazioni di cui all'articolo 5, ai fini dell'attuazione delle norme del presente decreto e dello studio del fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per le vittime delle discriminazioni fondate su religione, convinzioni personali, handicap, età e orientamento sessuale».